(diritto) provvedimento emesso, su istanza dell'interessato, dal giudice civile, con cui si vieta a un soggetto di continuare a esercitare un diritto controverso o a compiere un'attività lesiva dell'altrui diritto
(diritto) provvedimento del giudice d'appello, con il quale, su istanza della parte interessata, viene revocata l'esecuzione provvisoria concessa dal giudice di primo grado o sospesa l'esecuzione iniziata
(diritto) nel diritto canonico: proibizione sospensiva dell'esercizio di un diritto controverso da parte del giudice, se vi sia timore che da tale esercizio possa derivare danno al richiedente o ad altri